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| Alunni in situazione di handicap |
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Lo svolgimento di un programma ridotto o diverso dalla norma, per gli alunni delle scuole a carattere statale, è consentito solo in presenza di una certificazione rilasciata dagli operatori ASL (psicologo o neuropsichiatra infantile) che attesti la disabilità dell'alunno stesso. A seconda del grado di disabilità dell'alunno gli operatori ASL possono rilasciare una diagnosi funzionale o una valutazione funzionale. Diagnosi funzionale - Per i/le bambini/e, gli/le alunni/e con deficit che comportano compromissioni funzionali generalizzate viene redatta una diagnosi funzionale (DF) ai sensi della L. P. n.20/1983. La diagnosi funzionale, a seconda del tipo di deficit, dà diritto a personale docente di sostegno, a personale assistente e a interventi riabilitativi. Valutazione funzionale - Per il gruppo con compromissioni funzionali circoscritte (non collegabili ad una situazione di handicap) viene redatta una valutazione funzionale (VF). La valutazione funzionale dà diritto alle necessarie offerte terapeutiche e agli specifici interventi interni della scuola (obiettivi differenziati, interventi specifici e valutazione differenziata) nella scuola dell'obbligo, ma non all'assegnazione di personale docente di sostegno. Informazioni più dettagliate possono venir ricavate da questo documento. La disabilità è un problema che investe la famiglia e la scuola, ma anche gli altri servizi del territorio (ASL, Servizi sociali, trasporti etc.). La materia è regolata dall'Accordo di programma del 2004 (clicca sul link per leggere il testo integrale). |
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19 Mag 2012









